Dalle sezioni del PCL
ANATOCISMO E USURA : IMPARARE A CONOSCERLI PER FRONTEGGIARE IL SISTEMA
19 Giugno 2013
In questo momento di gravissima crisi internazionale che semina morti nelle piazze, nelle carceri, nelle case, ci sembra doveroso provare a dare un contributo concreto nella speranza di evitarne qualcuna.
Nel nostro bel paese la maggior parte delle persone che hanno deciso di togliersi la vita lo hanno fatto per motivi economici: manca il lavoro quindi mancano i soldi e di conseguenza iniziano a mancare le case e chiudono le aziende, per chi ha avuto possibilità di averle, e il comune denominatore è il dio denaro mosso dalla madonna bce. I debiti che gli italiani non riescono più a sostenere perchè il cappio al collo posizionato da mani bancarie si fa sempre più stretto, si traducono in sottrazioni indebite che annientano l'uomo lasciandolo non solo privo dei propri beni materiali ottenuti con sudore e fatica, ma completamente svuotato delle proprie capacità intellettive e fisiche, stato d'animo che culmina in uno stato di terrore placabile solo con la negazione del sé, attraverso la rinuncia alla vita.
Ultimamente iniziano a trapelare tramite i media e internet notizie sull'operato delle banche, parlandoci di usura, anatocismo, truffe, diritti...
Spesso sono notizie veritiere ma abbastanza incomplete, a volte poco comprensibili , spesso difficili da controllare, quindi dopo un'accurata documentazione abbiamo deciso di provare a spiegare agli italiani che cosa devono controllare sui propri conti, sui propri mutui, sui propri prestiti o finanziamenti vari, guidandoli attraverso i calcoli base che possono costituire il primo campanello di allarme, dopo il quale si rende necessario l'intervento di un professionista.
La prima cosa da fare è procurarsi una copia del contratto bancario con il quale si è aperto il conto corrente, il mutuo, il finanziamento, che si vuole controllare. Il cliente per legge ne ha diritto a una copia, ma in caso di smarrimento si può richiederne una copia alla propria banca; a questo punto si prende nota della data della stipula del contratto, del tasso di interesse applicato al suddetto contratto e del tasso di mora in caso di ritardo o mancato pagamento degli impegni pattuiti. A questo punto ci sono calcoli ben precisi da fare, tenendo ben presente che il tasso di soglia usuraria con il quale bisogna rapportare i suddetti calcoli, non và confuso con il tasso medio usurario, spesso esposto nelle tabelle bancarie.
E soprattutto per confrontare tutti questi parametri è necessario andare a verificare i tassi soglia usurari nel periodo esatto della stipula del contratto, tenendo presente che questi tassi vengono decisi e comunicati attraverso bankitalia/bce ogni tre mesi, quindi si deve cercare il trimestre comprendente la data della stipula del contratto e iniziare a verificare l'operato bancario.
I tassi soglia usurari si possono trovare, attraverso ricerca del periodo interessato sul sito di bankitalia o bankit, o si può chiedere alla propria banca la tabella dei tassi soglia fornendo la data precisa del proprio contratto, tenendo presente che i suddetti tassi soglia usurari sono identici per ogni gruppo bancario e/o intermediario bancario.
Ogni prodotto ha un proprio tasso soglia, quindi una volta individuato il trimestre interessato si cerca nelle " categorie di operazioni" il prodotto del proprio contratto, ad esempio, mutuo a tasso fisso, mutuo a tasso variabile, finanziamento alle imprese, finanziamento alle famiglie, effettuati dalle banche oppure da intermediari non bancari, etc e vicino ad ognuno si trova il tasso medio annuo e/o il tasso soglia usurario sul quale dobbiamo effettuare i nostri calcoli. Spesso nelle tabelle relative ai tassi soglia usurari, soprattutto per gli anni antecedenti il 2011, troviamo come riferimento il tasso medio su base annua; se questo è l'unico tasso presente nella tabella per effettuare il calcolo leggete bene le postille a fine tabella, inerenti all'articolo 2, comma 4 della legge 108 / 96, che spiegano che per calcolare il tasso soglia usurario bisogna aumentare del 50% del proprio valore il tasso medio; ad esempio, se nella tabella dei tassi usurari riferita al periodo che a noi interessa troviamo solo i tassi medi su base annua per ogni singolo prodotto bancario, una volta individuato il prodotto che ci interessa , il tasso medio annuo e la postilla a fine tabella inerente al calcolo del tasso di usura possiamo procedere. Facciamo un esempio pratico effettuando un calcolo su un tasso medio su base annua pari a 6, dobbiamo dividerlo a metà, quindi 6:2 = 3, e sommare l'importo ottenuto al tasso medio iniziale, ovvero 3 + 6 = 9, quindi riassumendo 6:2 =3+6 =9. Questo è il tasso soglia usurario che dobbiamo tenere in considerazione. Dal 2011, con il decreto legislativo 70 / 2011 è stato modificato l'articolo 2, comma 4 della legge 1o8 / 96 , quindi sono cambiati i metodi di calcolo del tasso soglia usurario; lo stesso non và più aumentato della metà del proprio valore, come l'esempio pratico fatto sopra, ma và aumentato di un quarto del proprio valore più ulteriori quattro punti percentuali. Tradotto in calcoli pratici , tenendo sempre come esempio un tasso medio su base annua pari a 6 punti, verrà aumentato di un quarto del suo valore, quindi 6 : 4 =1,5 x1 = 1,5 ( il valore di una frazione si ottiene dividendo il numero sul quale si intende calcolare la frazione, cioè in questo esempio 6, per il denominatore, in questo esempio 4, e moltiplicando il risultato per il numeratore, in questo esempio 1).
Ottenuto questo risultato lo sommiamo al tasso medio su base annua che nel nostro esempio è pari a 6 e otteniamo un risultato pari a 7,5.
A questo vanno aggiunti gli ulteriori 4 punti percentuali, quindi 7,5+4 = 11,5; questo è il risultato che ci indica il tasso soglia usurario, e questo è il metodo che và fatto per determinarlo in riferimento a prodotti bancari successivi alla data del 14 maggio 2011, tenendo presente che la differenza tra il tasso soglia usurario e il tasso medio annuo non può superare gli 8 punti percentuali ( comunicato del dipartimento del tesoro del 18 maggio 2011 ). Se effettuati questi semplici calcoli qualcosa non vi torna, rivolgetevi ad un commercialista specificando che chiedete il calcolo del tasso soglia usura sul prodotto da voi stipulato con la banca, tenendo presente che i suoi calcoli saranno ovviamente molto più approfonditi dei vostri, portandovi a risultati più ampi, dettagliati e concreti; ci si può rivolgere anche all'associazione SOS UTENTI . Prima di effettuare qualsiasi controllo leggete bene tutte la clausole del vostro contratto, e se c'è qualcosa che non vi è chiaro chiedete a una persona competente ( solitamente commercialista o avvocato, spesso entrambi ), perchè come evidenziato all'inizio, un altro dato molto importante è il tasso di mora, presente in ogni contratto, solitamente collocato nei punti n.3 , 4, 5, dei suddetti contratti. Il 2 comma dell'articolo 1815 del codice civile dice che " se sono convenuti interessi usurari , la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Questo significa che se un contratto è usurario dall'inizio della sua stipula , in base al comma2 di cui sopra, accertata l'usura dall'origine, non sono più dovuti gli interessi sino alla fine della durata del contratto e devono essere restituiti dalla banca tutti gli interessi versati , perchè un contratto usurario dall'origine, ovvero capestro, è nullo. E' a questo punto che subentra il tasso di mora a cui ho accennato prima. Ogni contratto prevede una mora in caso di inadempienza agli obblighi sottoscritti; quindi, una volta individuato il tasso medio annuo inerente al nostro contratto, una volta effettuati i calcoli per determinare il tasso soglia usurario come esempi ampiamente riportati sopra, andiamo a verificare se il tasso usurario è tale dall'origine del contratto, rendendolo quindi nullo.
Sommiamo al tasso applicato al nostro prodotto, che è presente sul nostro contratto, il tasso di mora anch'esso presente sul nostro contratto; confrontiamo il risultato ottenuto con il tasso soglia ottenuto dai precedenti conteggi, e se il totale dei tassi presenti sul nostro contratto ( tasso d'interesse + tasso di mora ) è superiore al tasso soglia usura (tasso medio annuo del del trimestre di riferimento + il 50% del suo valore per contratti antecedenti il 14 maggio 2011 oppure tasso medio annuo del trimestre di riferimento + un quarto del suo valore + ulteriori 4 punti percentuali per contratti stipulati dopo il 14 maggio 2011 ) il contratto è usurario dall'origine, cioè capestro, quindi si ha diritto alla restituzione degli interessi già versati e non se ne devono più versare per tutta la durata del contratto, appunto perchè un contratto con tali caratteristiche è nullo. Inoltre perchè un contratto sia considerato capestro non è necessario che la il tasso di mora venga applicato regolarmente, basta che la somma tra questo e il tasso di interesse superi il tasso soglia usura del periodo di riferimento. Anche in questo caso se i conti non vi tornano, per avere ulteriori e necessarie conferme rivolgetevi a un professionista, commercialista o legale, che saranno in grado di andare a fondo nei conteggi e darvi un quadro generale molto preciso di ciò che avviene nei vostri prodotti bancari.
Un altro dato da verificare è l'anatocismo, ovvero il calcolo degli interessi applicato sugli interessi stessi già in essere sul conto, comunemente chiamato dai commercialisti “ interessi a cascata”che, se applicati, non tenendo presente quanto previsto dall'articolo 1283 del codice civile, rientrano conseguentemente nell'anatocismo. Per dare un'idea di cosa significhi interessi a cascata prendiamo per esempio un conto corrente che produce interessi mensili per euro 200,00 con un tasso del 5%; il mese successivo, oltre a calcolare il tasso del 5% sul conto in essere, lo stesso 5% verrà calcolato anche sugli euro 200 che sono gli interessi già calcolati per il mese precedente, e questo modus operandi viene utilizzato anche per il terzo mese e di trimestre in trimestre.
Questo è solo un calcolo esemplificativo perchè la determinazione dell'anatocismo è un calcolo estremamente complicato che deve necessariamente essere svolto e quindi verificato da un professionista, commercialista o perito commerciale. E' essenziale precisare che l'articolo 1283 del codice civile è una norma di carattere eccezionale ed è applicabile perciò ai soli debiti di valuta o pecuniari e non è estensibile a quelli di valore ; rilevante è la sentenza del 4 novembre 2004 n. 21095 delle sezioni unite della corte di cassazione nella quale si afferma l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti per anatocismo, in quanto si pongono in palese contrasto con l'articolo 1283 del codice civile. UNA VOLTA ACCERTATI I RISULTATI FATE VALERE I VOSTRI DIRITTI ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI UN LEGALE, NECESSARIO PER LA VOSTRA TUTELA, AL FINE DI NON RENDERVI COMPLICI CON IL VOSTRO SILENZIO.
Albenga, 15 giugno 2013