Primo congresso

STATUTO

Articolo 1 – Natura e scopo.
Il Partito Comunista dei Lavoratori si propone di diventare uno strumento della lotta dei lavoratori e delle lavoratrici per la propria piena emancipazione attraverso la conquista del potere politico, il rovesciamento dei rapporti sociali di sfruttamento che caratterizzano la società capitalistica, il completo superamento di ogni forma di oppressione sociale, nazionale, razziale o di genere e la realizzazione del comunismo come superiore forma di civiltà che consente il libero sviluppo di ogni essere umano in un quadro di solidarietà e fratellanza e di tutela e rispetto della natura da cui dipende l’avvenire delle generazioni future.
Pertanto, il Partito Comunista dei Lavoratori si propone di unire in una salda organizzazione democratica e centralizzata tutti gli uomini e le donne, le persone che intendono agire insieme sul terreno sociale, culturale e politico, sul piano nazionale e internazionale, con il fine della rivoluzione socialista, attraverso la presa del potere da parte dei lavoratori e l’instaurazione al posto dell’attuale democrazia borghese (dittatura della borghesia) della democrazia dei consigli dei lavoratori (dittatura del proletariato), eliminando ogni forma di sfruttamento dell'uomo sui suoi simili, di devastazione dell’ambiente e di saccheggio delle sue risorse.
Si propone altresì di riprendere, unire e valorizzare le migliori esperienze di lotta di classe che si sono sviluppate negli ultimi decenni, in particolare quelle che si sono fondate sull’autoorganizzazione dei lavoratori e dei settori sfruttati e oppressi, contro la concertazione sociale ed il compromesso di classe.
Nella sua azione il Partito Comunista dei Lavoratori si ispira al marxismo rivoluzionario – storicamente abbandonato e tradito dalla socialdemocrazia e dallo stalinismo –, inteso come il pensiero, l’opera e la migliore eredità di Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburg, Trotskij, Gramsci e delle organizzazioni rivoluzionarie di cui essi furono i principali esponenti politici. Non un dogma religioso, ma un ricco patrimonio di pensiero e di esperienze, tuttora essenziale come strumento per l’analisi critica della realtà contemporanea e come guida per l’azione politica, la quale si articola, essenzialmente, su quattro linee programmatiche e di indirizzo fondanti:
a) L'opposizione alle classi dominanti e ai loro governi, siano essi di centrodestra o di centrosinistra.
b) La prospettiva di un governo delle lavoratrici e dei lavoratori che abolisca il modo di produzione capitalistico e riorganizzi la società su basi socialiste.
c) Il collegamento costante tra gli obbiettivi di lotta immediati e la prospettiva di fondo dell'alternativa anticapitalistica.
d) La prospettiva di un'alternativa socialista internazionale, e quindi di un'organizzazione rivoluzionaria internazionale dei lavoratori.

Articolo 2 - Condizioni e modalità di adesione
2.1 Possono aderire al Partito gli uomini, le donne e tutte le persone che ne condividono programma e finalità, con particolare riferimento ai quattro punti programmatici di cui all'articolo 1, che si impegnano a sostenerli e ad attuarli; che partecipano attivamente ad una sua struttura territoriale, alla sua vita e alle sue attività; che rispettano lealmente lo statuto ed il dibattito nell’organizzazione.
2.2 Tutti i compagni e le compagne iscritti sono tenuti a sostenere il PCL, non solo con il pagamento della tessera al momento dell’iscrizione ma contribuendo economicamente alla sua vita e alla sua azione periodicamente, secondo le disposizioni previste nello Statuto e nei congressi del partito.
2.3 Il tesseramento è di norma annuale. Le richieste di adesione sono accettate dalla sezioni territoriali o da una delle sue cellule (come definite nell’art. 6). Nel caso di contestazioni sulle adesioni, anche provenienti da compagni/e che richiedono la tessera, la decisione è di pertinenza del Direzione (come definita dall’art. 10).
2.4 A partire dal tesseramento 2009 sono previste due diverse modalità di adesione al Partito: l’iscrizione e l’iscrizione militante.
2.5 L’iscrizione è rivolta a compagni e compagne che aderiscono al nostro programma, ma non sviluppano appieno una partecipazione ad un partito d’avanguardia. Questa forma di adesione al PCL si configura quindi come un percorso di avvicinamento o di accompagnamento dell’iniziativa e delle attività del partito. Agli iscritti spetta la partecipazione alle iniziative e all’intervento del Partito, l’informazione sulla sua vita (documenti e materiali di discussione), la partecipazione con diritto di intervento alle discussioni esprimendo la sua opinione con un voto consultivo, il sostegno economico all’organizzazione secondo le loro possibilità con una quota di entità volontaria.
2.6 L’iscrizione militante è rivolta ai compagni che si impegnano nelle strutture organizzate del partito e che contribuiscono, soggettivamente ed economicamente, alla sua vita. Ai militanti spetta la definizione del programma, della linea politica, dello statuto e degli organi dirigenti del Partito Comunista dei Lavoratori (diritto di voto attivo e passivo); l’impegno allo sviluppo del partito; la partecipazione attiva al suo dibattito ed alle sue iniziative; il puntuale sostegno economico all’organizzazione, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalle disposizioni degli organismi dirigenti in merito.
2.7 La scelta della forma di adesione, la semplice iscrizione o la militanza, è una scelta individuale di ogni iscritto, che viene indicata sulla tessera al momento dell’iscrizione. Questa scelta può essere modificata successivamente nel corso dell’anno una sola volta.

Articolo 3 – Il sostegno al Partito
3.1 Tutti gli iscritti/e al PCL devono sostenere l’attività del partito secondo le proprie possibilità. E’ infatti compito ed impegno di tutti/e gli/le iscritti/e, militanti e non, ad un sostegno economico al partito, versato in base alle concrete disponibilità. L’adesione a questo dispositivo degli iscritti/e è volontaria, tenendo conto della situazione economica di ognuno (stipendio, situazione familiare, contesto in cui si vive, ecc), mentre è compito dei militanti provvedere ad un sostegno stabile e continuativo, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli.
3.2 Dal 2009 gli iscritti militanti dovranno contribuire con una quota minima mensile proporzionale al proprio reddito reale (al netto della tassazione e complessivo di tutte le proprie entrate), secondo la progressione di un punto percentuale ogni 500 euro: 1% sino a cinquecento euro netti mensili, 2% per la parte di reddito dai 500 sino a 1000, 3% dai 1000 ai 1500, ecc. La percentuale è quindi calcolata relativamente ad ogni quota di reddito: ad esempio, se un reddito netto complessivo di 1.200 euro, la quota mensile si calcola sommando le diverse percentuali relative alle diverse quote di reddito: 1% sui primi 500 euro (5 euro) più il 2% dai 500 ai 1000 (10 euro), più il 3% dai 1000 ai 1200 (6 euro), per un totale di 21 euro.
3.3 Le quote mensili sono comprensive di tutti i contributi stabilmente versati all’organizzazione (strutture locali e nazionale) ed è intesa come quota minima, salvo eccezioni che potranno tenere conto dei carichi familiari o di vita dei singoli iscritti/e (nucleo famigliare, parenti a carico, particolari condizioni di salute, ecc), concordando con il gruppo dirigente della sezione il proprio contributo effettivo (riducendolo entro una certa parte della quota, individuata da una decisione della Direzione).
3.4 La Direzione Nazionale determina a carico di ogni sezione provinciale la parte delle quote dei propri militanti da trasferire al centro nazionale, tenendo conto di alcuni parametri, ovvero: numero di militanti, posizione economica e situazione lavorativa dei militanti (ad esempio chi è disoccupato non è tenuto al pagamento della quota mensile), carichi familiari o di vita degli iscritti, eventuali spese di affitto della sezione. I coordinatori di sezione si preoccupano di raccogliere le quote e di versarle mensilmente agli organismi dirigenti nazionali.
3.5 I militanti che sono ingiustificatamente in ritardo di oltre tre mesi nel pagamento delle quote, perdono diritto di voto e se membri di organismi dirigenti sono sospesi dagli stessi. Nel momento in cui regolarizzano la loro posizione (comprensiva degli arretrati), la perdita del proprio diritto di voto e la sospensione dagli organismi dirigenti è annullata. Se il ritardo supera i sei mesi decadono dalla qualifica di militanti e dagli organismi dirigenti di cui sono eventualmente membri. I militanti hanno il diritto di conoscere tempestivamente la scadenza del proprio ritardo di versamento e le sue conseguenze, da parte dell’organismo dirigente della sezione provinciale che ha l’obbligo di presentare un resoconto riepilogativo dello stato dei versamenti ai militanti stessi.
3.6 Il comitato politico, con voto a maggioranza, può modificare l’indicazioni quantitative delle quote stabilite nel comma 3.2 e 3.3.
3.7 Il militante che ricopre cariche politiche, amministrative, sindacali o pubbliche di qualsiasi natura, opera nel rispetto dei principi e del programma difeso dal partito. I militanti eletti nelle assemblee rappresentative dello Stato borghese rimangono tribuni comunisti rivoluzionari e sono responsabili non davanti agli elettori, ma al partito e al suo programma, cui subordinano ogni attività. L'indennità di carica e ogni emolumento percepito dagli eletti nelle istituzioni borghesi di ogni ordine e grado vanno integralmente versati alle casse del partito. Il partito coprirà le spese di mandato e corrisponderà all'eletto (se consigliere regionale o parlamentare) uno stipendio non superiore alla retribuzione media degli operai.

Articolo 4 - Democrazia interna e unità nell'azione
4.1 La vita, l'organizzazione e l’operare del partito sono retti dai principi di democrazia e di centralismo: massima democrazia nella formazione delle decisioni e degli organi dirigenti e, congiuntamente, massima unità nel momento dell’azione.
4.2 Caratterizzandosi come un partito programmatico e di avanguardia, inoltre, il PCL definisce comunque il suo dibattito all’interno del proprio progetto rivoluzionario, consentendo ed incoraggiando la discussione e l’articolazione delle diverse posizioni politiche sulle strategie per la conquista del potere, sull’analisi della fase, sulle tattiche per sviluppare la lotta di classe ed il partito, sulla linea politica contingente.
4.3 Il Partito Comunista dei Lavoratori quindi riconosce la pluralità di opinioni e di contributi quale fattore di arricchimento nel quadro del programma. In particolare il PCL riconosce il diritto a organizzare collettivamente la propria posizione politica nel Partito (diritto di tendenza e di frazione) e rifiuta i metodi burocratici per la risoluzione dei problemi di discussione interna. E’ quindi diritto intangibile degli iscritti e dei militanti all’espressione nel partito, individuale e collettiva, delle proprie posizioni politiche.
4.4 Per tendenza si intende un gruppo di iscritti/e (maggioranza o minoranza che siano) che, in dissenso con il resto dell’organizzazione su aspetti significativi della sua politica, decidono di coordinarsi tra loro per massimizzare la propria battaglia politica interna. La tendenza non ha vincoli di disciplina interna. Essa, terminata la fase preparatoria, deve costituirsi sulla base di un testo politico scritto. L’adesione ad una tendenza è esclusivamente individuale.
4.5 Per frazione si intende un gruppo di iscritti/e che, considerando di essere in dissenso con il resto dell’organizzazione (maggioranza o minoranza che siano), su elementi centrali di strategia o di programma generale, decidono di coordinarsi strettamente per sviluppare la propria battaglia politica interna su tali questioni, costituendosi direttamente in frazione. La frazione si distingue dalla tendenza per il rileivo del dissenso e per la maggior strutturazione organizzativa, che comporta di norma la costituzione di organismi di direzione della frazione e, eventualmente, l’instaurazione di una disciplina di voto. Non è comunque consentita un’attività politica indipendente esterna all’organizzazione (frazione pubblica). L’adesione ad una frazione è esclusivamente individuale.
4.6 Il riconoscimento del diritto di tendenza e di frazione implica la rigida applicazione della rappresentanza proporzionale delle diverse posizioni politiche, espresse in modo autodeterminato, negli organismi dirigenti e nei congressi, l’accesso a tutti gli strumenti dell’organizzazione (locali, attrezzature, ecc), l’espressione e la circolazione di contributi, materiali, documenti, mozioni di singoli, tendenze o frazioni che ne facciano richiesta.
4.7 La libera espressione e circolazione nel Partito dei diversi contributi individuali e collettivi, per raggiungere il corpo del partito e non sue singole parti, deve preferibilmente trovare realizzazione attraverso appositi strumenti informativi e di dibattito (bollettini cartacei ed elettronici, mailing list, ecc). E’ comunque diritto di tutti gli iscritti ed i militanti far circolare contributi e documenti nel Partito, formalmente ed informalmente, e riunirsi per definire la propria posizione politica e costituirsi in tendenza o frazione.
4.8 L’espressione di una posizione particolare o di un dissenso politico, individuale o collettivo, all’esterno del Partito (interventi in assemblee, siti internet, mailing list, articoli, riviste, ecc) è necessario sia caratterizzata da un criterio di prudenza e accortezza per non danneggiare l’immagine e l’azione del partito. E’ comunque fatto obbligo a tutti gli iscritti e militanti di esprimere prima nelle strutture del partito (cellula, sezione, organismi dirigenti a seconda del proprio luogo privilegiato di militanza) le proprie posizioni politiche particolari.
4.9 La linea politica dell’organizzazione, le scelte e la collocazione del partito, le priorità d’azione ed i settori di intervento delle sue strutture sono indicati dai gruppi dirigenti centrali del PCL, democraticamente eletti in sede congressuale e liberamente oggetto, all’interno del partito, di critica, dissenso ed opposizione politica organizzata. Il gruppo dirigente centrale ha quindi facoltà di intervenire, riprendere e correggere le posizioni di singoli, organismi e strutture territoriali secondo quanto previsto da questo Statuto.

Articolo 5 - Strutture
Le strutture del Partito Comunista dei Lavoratori sono: i Nuclei, le Cellule, le Sezioni, i Coordinamenti regionali, il Comitato Politico, la Direzione, le Commissioni di settore, il Comitato esecutivo, il Congresso Nazionale.

Articolo 6 – Le cellule e le sezioni locali
6.1 Le Sezioni sono le strutture di base del Partito e si costituiscono di norma su base provinciale: all’interno di ogni provincia può esistere di norma un'unica sezione, a cui fanno capo tutti gli iscritti/e residenti, domiciliati o che lavorano in quella provincia. Eventuali eccezioni a questa norma devono essere politicamente motivate e autorizzate dalla Direzione (di cui all’art. 10).
6.2 Una sezione può costituirsi sulla base di almeno 5 (cinque) iscritti. Nel caso che in una provincia siano presenti meno di 5 iscritti, questi si costituiscono in Nucleo e agiscono in coordinamento con le strutture regionali.
6.3 Unico organo decisionale della sezione provinciale è l’assemblea di tutti i tesserati al PCL, aderenti e militanti, che votano secondo le disposizioni previste da questo Statuto (art. 2). Ogni sezione elegge come organo gestionale un Comitato ed, eventualmente, un coordinatore od un coordinamento con funzioni esecutive.
6.4 L’assemblea degli iscritti decide, sulla base della conformazione del territorio, del numero degli iscritti e dell’individuazione di particolari settori di intervento, la costituzione di Cellule territoriali, di luogo di lavoro o di intervento, formate da almeno tre compagni. La cellula è una struttura operativa di intervento territoriale o settoriale: l’unica struttura politica e decisionale è la sezione, che deve riunire regolarmente tutti gli iscritti. Ogni cellula elegge al suo interno, con un’assemblea degli iscritti, un proprio coordinatore.
6.5 Il Comitato di sezione ha la responsabilità di rappresentare la sezione all’esterno; di convocare le riunioni; di moderarne i dibattiti; di coordinare le diverse responsabilità (stampa, finanze, ecc.) e le diverse attività della sezione stessa. Queste funzioni e responsabilità possono essere suddivise fra i membri del Comitato stesso. I coordinatori di cellula, ove non eletti nel Comitato di sezione, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso. Il Comitato, in presenza di posizioni politiche diverse formalizzate con un documento a carattere nazionale o locale (autodeterminato dai presentatori), deve essere rappresentativo per proporzione diretta delle differenti posizioni.

Articolo 7 - I Coordinamenti regionali.
7.1 Di norma si costituisce a livello regionale un coordinamento con la responsabilità di promuovere la costruzione del Partito nel rispettivo ambito territoriale, di coordinare le attività delle diverse sezioni e di promuovere iniziative comuni tra le diverse province.
7.2 Il Coordinamento regionale quindi non è una struttura né di direzione né di collegamento organizzativo tra il centro nazionale e le sezioni provinciali. Non ha compiti di discussione o supervisione del dibattito o delle iniziative delle singole sezioni, né è cinghia di trasmissione della linea politica alle singole sezioni.
7.3 Il Coordinamento regionale è composto da un compagno per sezione provinciale (2 nel caso di sezioni con più di 30 iscritti) , indicati dal Comitato di sezione. Nel caso si costituiscano documenti congressuali o tendenze organizzate che riportino sulle proprie posizioni almeno il 15% dei voti in una Regione, è loro diritto indicare un componente nel coordinamento, nel caso esso non sia già stato indicato dai Comitati di sezione ed il coordinamento regionale sia composto da almeno tre membri. Il coordinamento regionale può eleggere un coordinatore regionale.

Articolo 8 – Il congresso e l’assemblea dei delegati
8.1. Il congresso del Partito Comunista dei Lavoratori definisce il programma, l’analisi, la linea politica e l’organizzazione del partito.
8.2. Il congresso è convocato dal comitato politico a cui spetta di stabilirne il regolamento e di proporre l’ordine del giorno, sulla base delle norme elettive e di confronto politico previste dallo statuto.
8.3. Un quinto delle sezioni regolarmente costituite (con voto a maggioranza dei suoi iscritti militanti), un quarto dei membri del comitato politico o il 15% degli iscritti, firmando individualmente un documento, possono richiedere la convocazione straordinaria del Congresso al Comitato politico, che è tenuto a convocarlo nei tempi più brevi per riunirlo entro sei mesi dalla presentazione della richiesta, secondo le modalità previste dallo Statuto.
8.4. Il congresso è convocato di norma ogni due anni.
8.5. Il comitato politico può indire su specifici ordini del giorno, un assemblea per delegati o dei gruppi dirigenti allargati, con un apposito regolamento sulla base delle norme di voto previste dallo statuto.

Articolo 9 – Il Comitato Politico
9.1 Il principale organismo di indirizzo politico del PCL tra due congressi è il Comitato Politico, che ricompone gli organi dirigenti centrali del partito con una rappresentanza dell’articolazione territoriale e politica dell’organizzazione. Tenendo quindi in considerazione le esigenze di centralizzazione della propria azione, l’articolazione del proprio intervento e della propria strutturazione nei diversi territori, la composizione delle diverse posizioni e tendenze dell’organizzazione il Comitato Politico definisce le principali scelte politiche ed organizzative del PCL, secondo le linee ed i deliberati del congresso del PCL.
9.2 Il Comitato politico è eletto al congresso del PCL, formato da tra diverse componenti:
- componente territoriale: i compagni/e eletti, sulla base delle norme previste dallo statuto, dai delegati/e al congresso del PCL riunitisi in assemblee per regioni di appartenenza, proporzionalmente al numero ufficiale dei votanti per il congresso in ciascuna Regione,
- componente politica: un’eventuale quota di riequilibrio delle componenti e tendenze politiche, su indicazione dei compagni/e sostenitori di dette posizioni politiche (delegati al congresso del PCL) e ratificata con un voto del congresso.
9.3 Il Comitato politico è composto di norma da 45 compagni più la quota di eventuale riequilibrio politico delle eventuali posizioni politiche.
9.4 Per particolari, motivate ed urgenti esigenze politiche, organizzative o di rappresentanza politica è possibile per il Comitato Politico cooptare nuovi membri, con un voto favorevole sia della maggioranza assoluta dei membri del Comitato Politico e sia di almeno dei ¾ dei votanti. Le cooptazioni non sostitutive non potranno superare in ogni caso il numero di cinque compagni.
9.5 Qualora iscritti, singolarmente o collettivamente, esprimano e consolidino posizioni politiche in evidente contrasto con le basi programmatiche essenziali del partito, il comitato politico può adottare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei loro confronti la misura dell’allontanamento dal Partito.
9.6 Il Comitato Politico si riunisce periodicamente, almeno 2 volte in un anno. Al Comitato Politico spetta, infine, di convocare il congresso del PCL, di definirne il Regolamento e votarne i documenti sottoposti al dibattito.
9.7 Il Comitato politico, nel caso valuti esistano gravissimi problemi di relazione colla Direzione, ha la facoltà, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di decidere la decadenza della Direzione, convocando contestualmente il congresso straordinario del Partito. In tale evenienza il Comitato Politico provvede ad eleggere, secondo le norme di voto previste dallo Statuto (proporzionalità delle posizioni politiche presenti al suo interno in quel dato momento), una commissione congressuale di garanzia che assume tutte le funzioni ed i diritti della Direzione.

Articolo 10 – La Direzione
10.1. La Direzione è l’organismo di gestione dell’organizzazione e dell’intervento politico del PCL: discute ed individua le scelte politiche del Partito nel quadro delle linee elaborate dal Comitato Politico e dal congresso del partito.
10. 2 E’ facoltà della Direzione, in particolare, di:
- assegnare nel suo seno l’incarico della rappresentanza legale del partito;
- designare il portavoce nazionale del partito, ai fini dei rapporti con i mass media e l’opinione pubblica;
- costituire commissioni di settore per l’assolvimento di compiti specifici (quali la realizzazione di un giornale, l’autofinanziamento e la gestione economica, ecc) o per il coordinamento dell’intervento in specifici settori (lavoro, giovani, scuola, immigrazione, ecc) e indicarne i coordinatori;
- approvare il bilancio economico ed il rendiconto d’esercizio
- verificare, modificare o annullare gli atti di rilevanza pubblica di strutture territoriali o commissioni di settore del partito, la posizione del PCL
- svolgere funzioni di supervisione e controllo di tutte le strutture del partito.
10.3 La Direzione è composta di norma da 15 compagni, eletti dalla Comitato Politico del PCL sulla base delle norme previste dallo statuto.
10.4 La Direzione sovrintende quindi al rispetto e alla corretta applicazione del presente statuto e in questo quadro ha titolo di costituire commissioni istruttorie.
10.5 La Direzione ha inoltre la facoltà, con decisione motivata, di sciogliere gli organi dirigenti periferici (nominando un commissario per un durata di cinque mesi) che operino fuori e in contrasto con le finalità del partito o si siano resi responsabili di gravi violazioni del presente statuto, con un voto sia della maggioranza assoluta dei membri sia almeno dei ¾ dei votanti. La Direzione ha altresì la facoltà, con decisione motivata, di sciogliere le sezioni che operino fuori e in contrasto con le finalità del partito o si siano resi responsabili di gravi violazioni del presente statuto con un voto sia della maggioranza assoluta dei membri sia almeno dei ¾ dei votanti.
10.6 Tali misure devono essere ratificate dal Comitato Politico alla prima riunione utile e comunque entro 5 mesi dalla loro deliberazione sia della maggioranza assoluta dei membri sia almeno dei ¾ dei votanti. Avverso alla decisioni della Direzione e del comitato politico è ammesso ricorso al congresso nazionale, anche se il ricorso non sospende l’esecutività delle deliberazione prese.
10.7 Per sostituire compagni/e dimissionari è possibile per la Direzione cooptare nuovi membri, con un voto favorevole sia della maggioranza assoluta dei componenti della direzione e sia di almeno dei ¾ dei votanti. La scelta della direzione sarà ratificata dal Comitati politico alla prima riunione utile, a maggioranza semplice.

Articolo 11 – Il Comitato esecutivo
11.1. Il Comitato esecutivo è l’organo a cui spetta la gestione organizzativa e l’applicazione quotidiana della linea politica, sulla base delle linee fondamentali deliberate dal Comitato Politico e dalle indicazioni di linea politica decise dal Direzione.
11.2. E’ composto di norma da 3 a 5 compagni/e, eletti dal Comitato Politico sulla base delle norme previste dallo statuto e di un requisito di operatività funzionale dell’organismo.
11.3. Il Comitato esecutivo convoca e presiede il Direzione ed il comitato politico, con un preavviso di almeno 7 giorni tramite mail o lettera scritta, proponendo l’ordine del giorno delle riunioni, che deve essere confermato dal voto di questi organismi in apertura delle loro adunanze.
11.4. In ogni caso il Comitato esecutivo è obbligato a riunire la seduta di questi organismi su richiesta di almeno il 20% dei loro componenti, entro tre settimane dal ricevimento della richiesta per il Direzione, entro due mesi per il comitato politico.
11.5. Il Comitato esecutivo in casi di particolare gravità e/o urgenza, può adottare, con decisione motivata, tutte le misure cautelari ritenute utili o necessarie per la salvaguardia dell’organizzazione e dell’onore politico del partito.

Articolo 12 - Modalità di voto e di elezione
12.1. In tutte le sedi del partito, le decisioni sono assunte di norma a voto palese e a maggioranza dei votanti. Nella formazione degli organi dirigenti e nell’elezione dei delegati ai congressi ed alle assemblee nazionali si procede di norma con voto segreto.
12.2. Quando nel dibattito sono presenti posizioni diverse, formalizzate in modo autodeterminato da documenti, per l’elezione di delegati ed organismi dirigenti si applica il principio della rappresentanza proporzionale, con votazione su liste separate indicate dai presentatori e sottoscrittori dei documenti.
12.3. Nel caso non siano presenti posizioni politiche diverse, per l’elezione di delegati ed organismi dirigenti si procede all’elezione con voto segreto su lista aperta: ogni elettore può esprimere un numero di preferenze compreso fra un minimo del 50% e un massimo dell’80% degli eligendi. Nel caso non sia individuato un numero di candidati superiore ai membri da eleggere, tale lista deve ottenere almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
12.4. L’elezione degli organismi esecutivi (Comitato esecutivo ed eventuali organismi di coordinamento nei comitati provinciali), vista l’esigenza prioritaria di funzionalità di queste strutture, avviene su liste chiusa, con voto segreto. Nel caso della presentazione di più liste, è possibile che siano presenti compagni/e in più di una lista. Nel caso sia sottoposta al voto una sola lista, questa deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
12.5. Le deliberazioni degli organismi sono assunte a maggioranza semplice (quando non diversamente previsto dallo Statuto) e sono valide indipendentemente dal numero dei presenti, purchè la riunione sia stata convocata in modo regolare e secondo le modalità consuete, eccetto i casi diversamente regolati dallo Statuto.

Articolo 13 – Risorse e bilanci
13.1. Il Partito Comunista dei Lavoratori è una libera associazione politica che non ha fini di lucro. Per la propria esistenza e le proprie attività conta innanzi tutto sul lavoro volontario e sul contributo dei propri aderenti e simpatizzanti; si affida inoltre agli introiti delle pubblicazioni e a specifiche iniziative di autofinanziamento a carattere saltuario o regolare; accetta elargizioni e contributi da soggetti privati e pubblici nella misura in cui non condizionino l’autonomia del partito.
13.2. Le procedure di versamento delle quote associative annuali e i criteri per la ripartizione delle risorse fra le diverse strutture e attività sono fissati dal Direzione, sulla base delle norme stabilite dal presente statuto.
13.3. L’esercizio di bilancio ha di regola carattere annuale.
13.4. Il Partito Comunista dei Lavoratori risponde delle obbligazioni assunte legittimamente a suo nome e per suo conto nella misura dei propri beni associativi. In caso di scioglimento, il patrimonio del partito è devoluto ad altre iniziative associative che condividono in tutto o in parte le medesime finalità. E’ esclusa in ogni caso la distribuzione dei beni agli associati.

Articolo 14 – Sanzioni
14.1. Tutti gli aderenti sono tenuti a rispettare lealmente il presente statuto e a tenere comportamenti coerenti con le finalità e i valori che ispirano l’esistenza e l’azione del Partito. Si impegnano pertanto a superare atteggiamenti e comportamenti che possono riflettere pregiudizi razzisti, di genere, la discriminazione sulla base della preferenza sessuale, ecc. o che comportino offesa alla dignità altrui.
14.2. A coloro che dovessero violare gli altri articoli del presente statuto, in considerazione della gravità e della reiterazione del comportamento o della violazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni: il richiamo, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi, l’esclusione dal partito.
14.3. Le sanzioni possono essere adottate dalla sezione locale con decisione motivata e un voto sia della maggioranza assoluta degli iscritti militanti sia almeno dei ¾ dei votanti o dalla Direzione con decisione motivata e un voto sia della maggioranza assoluta dei membri sia almeno dei ¾ dei votanti.
14.4 Avverso alle sanzioni adottate dalla sezione è ammesso ricorso al Direzione. Il ricorso sospende la sanzione sino alle determinazioni del Direzione che dovranno concludersi entro un massimo di 3 mesi. Avverso alle decisioni del Direzione è possibile presentare un’ulteriore ricorso al comitato politico. La presentazione di questo ricorso in seconda istanza non sospende la sanzione.

Articolo 15 – Bandiera e simbolo del Partito.
15.1. Il simbolo del Partito Comunista dei Lavoratori è costituito da questi elementi:
- sullo sfondo l’icona del mondo, rappresentato in azzurro e schematizzato da un cerchio diviso dai paralleli e dai meridiani, a simboleggiare l’internazionalismo e il fatto che la patria dei comunisti è il mondo intero;
- sovrapposti a questi elementi il martello e la falce tradizionali, simboli della lotta delle classi sfruttate e oppresse;
- le parole “PARTITO COMUNISTA” e “DEI LAVORATORI” iscritte in un cerchio e poste rispettivamente in alto e in basso, sopra e sotto l’icona del mondo.
15.2 La bandiera del Partito Comunista dei Lavoratori è la bandiera rossa che porta il simbolo del Partito e la scritta nella parte bassa “per la quarta internazionale”.